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Normative


Il Marketing multilivello in Italia

L'enorme sviluppo del Multilevel Marketing, sistema commerciale ampiamente utilizzato in America ed in molti paesi europei, compresa l'Italia e la mancanza, nel nostro paese (a differenza di altri, in cui le normative erano già presenti), di una legge, ha portato il governo italiano, sotto la spinta di due colossi della vendita diretta, a prendere provvedimenti per distinguere le forme di vendita legali da quelle fraudolente (catene di S.Antonio e vendite piramidali).

Un primo passo

Nel 1997 è stato "varato" un progetto di legge (3322), nel quale, un deputato, evidenzia la necessità di proteggere le attività di Multilevel Marketin legali, da  catene di S.Antonio e attività piramidali che, spacciandosi per sistemi Multilevel, stavano truffando molte persone. E' importante dare un'occhiata a questo documento (da cui è nata la legge 173), perché spiega in maniera dettagliata,le differenze tra questi sistemi. E' quindi di aiuto per distinguere le attività lecite da quelle fraudolente.

Ecco alcuni stralci del progetto di legge 3322 consultabile per intero sul sito istituzionale camera.it.


Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, si è assistito allo sviluppo del multilevel marketing, una forma di vendita del tutto innovativa per il nostro sistema economico ed imprenditoriale che costituisce una delle più moderne varianti del fenomeno della vendita diretta, tipica manifestazione di imprenditoria diffusa.
Al fine di tutelare il consumatore occorre fare molta chiarezza ed evitare pericolosi equivoci tra le forme di vendita diretta con il metodo del multilevel marketing ed, invece, vere e proprie forme di truffa a danno del consumatore finale.

 Il successo che le vendite dirette hanno riscontrato, dimostrato dal costante incremento del volume d'affari, ha dato luogo purtroppo ad imitazioni, deformazioni e a grossolane mistificazioni.
        Si rende, pertanto, necessario operare una netta distinzione tra le forme di "vendita diretta", includendo anche quelle a struttura multilevel, e le cosiddette forme di "vendita piramidale", "catene di S. Antonio", ed operazioni similari che sono oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.

        Mentre, infatti, una società che opera attraverso forme di vendita diretta retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al valore del prodotto venduto,  in una organizzazione piramidale la merce o il prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide.

base di quanto appena detto appaiono perciò chiari gli elementi che distinguono la vendita diretta dalla vendita piramidale.
        Nelle vendite piramidali la remunerazione è basata sulla acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul semplice reperimento di nuovi elementi da inserire nell'organizzazione. Gli acquirenti che entrano nella catena pagano non tanto la merce ma il diritto di accesso all'organizzazione. Nella vendita diretta, invece, il guadagno dipende esclusivamente dalla merce effettivamente venduta.

Inoltre, nelle vendite piramidali, l'investimento iniziale è obbligatorio,  non per l'acquisto della merce (operazione di "pura facciata"), ma quale prezzo per entrare nell'organizzazione.

 

Tratto da: http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk3500/relazion/3322.htm

Finalmente la legge

Finalmente, nel 2005, viene definitivamente approvata la legge 173/2005